L'Iter per il cittadino dalla richiesta all'erogazione

Buongiorno, sono Nicoletta Baracchini, sono un Consulente per Regioni ed Enti Locali, eConsulente di “Anci” in materie che si occupano di valutazione dei mezzi, e quindi ISEE e tutte le materie politiche successive che applicano l'ISEE, quali: dal SIA al Rei; al Reddito di Cittadinanza. Sono nel Comitato Consultivo dell'ISEE,istituito ai sensi del DL159, e partecipo al Tavolo Attuazione, che è quel tavolo Ministeriale che elabora le risposte ai quesiti, alle FAQ; in questo momento è impegnato sul Reddito di Cittadinanza in molte comunità locali, e per Anci-Emilia Romagna in particolare.

La narrazione che tratto oggi è l'iter che deve affrontare il cittadino dal momento della domanda all'erogazione, quindi anche a tutte quelle condizioni che deve mantenere per riuscire a permanere nel beneficio.

Si sa che c'è stato un inasprimento delle condizioni, non soltanto di acceso, ma di permanenza anche, noi oggi siamo all'approvazione probabilmente in Senato della conversione in legge, e quindi, una serie infinita di emendamenti hanno ritoccato molte parti, con particolare riferimento per l'appunto ai requisiti di accesso e di permanenza, ed il sistema sanzionatorio,proprio quello che riguarda questa parte. Quali sono i requisiti di accesso? Innanzitutto il riferimento per il Reddito di Cittadinanza è il nucleo familiare;qualora noi avessimo dei dubbi sulla definizione e sul riferimento, noi dobbiamo sempre pensare che ormai, da qui in avanti, l'Inps si attiene sempre a quello che emerge dalla banca dati dell'ISEE, e quindi anche la composizione del nucleo familiare si rifà alla definizione che viene data dall'articolo 3 del Dpcm 159/2013. Tuttavia assistiamo, proprio attraverso questo Decreto-Legge 4, ad una modifica del sistema ISEE per quanto riguarda la composizione del nucleo. Queste modifiche saranno poi riprese e fatte proprie dal DL159 che andrà a riformarsi prima dell'estate, per dar modo di introdurre, a partire dal primo di settembre 2019, la DSU precompilata. Questa è una fase molto delicata e molto importante perché le modifiche che stanno intervenendo sulla composizione del nucleo, non valgono soltanto per l'accesso al Reddito di Cittadinanza; ma anche per le prestazioni sociali erogate dai Comuni, e quindi questa partita è estremamente importante ancorché riguarda due soli aspetti, fino a qui. Quindi,il nucleo familiare viene definito ai sensi dell'articolo 3; ci sono due elementi che vanno tenuti però in considerazione con la specificità del Reddito di Cittadinanza, e sono: i casi dei soggetti componenti del nucleo ricoverati o detenuti; ed il caso dei coniugi.

Parliamo del primo. Evidentemente qui si tratta di una fetta di nuclei che hanno al loro interno dei componenti che teoricamente rientrerebbero nel nucleo ai fini ISEE, ma che, essendo esterni al nucleo, perché collocati in uno stato detentivo; oppure perché ricoverati con spese a totale carico dell'utente pubblico, non vanno calcolati nella pesatura della scala di equivalenza, pertanto, questi nuclei avranno una riduzione nel calcolo della scala, questo ovviamente dipenderà da una fleggatura nel modello di domanda che i nuclei richiedenti faranno, dovendo dichiarare per l'appunto, la presenza al loro interno di un soggetto che verrà completamente non calcolato ai fini della determinazione dell'ISEE per il RDC.

Ancora: la partita dei coniugi. Come si sa i coniugi sono sempre stati trattati con una certa attenzione da parte del nucleo ai fini ISEE. Perché? Perché da sempre i coniugi, anche se non residenti nello stesso nucleo, vengono però attratti nel medesimo nucleo ai fini ISEE, questo però evidentemente quando noi abbiamo condizioni di residenza anagrafica in due nuclei distinti; questa regola non vale qualora i coniugi abbiano sottoscritto, definito, una separazione,e quindi esista l'omologa della consensuale, o il Decreto Presidenziale della giudiziale; o quando comunque siano intervenute delle pronunce giudiziarie rispetto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ultimo caso: quello dello stato di abbandono che possa essere però accertato dai servizi sociali, o comunque dall'autorità sociale competente o dall'autorità giurisdizionale. È il caso dell'abbandono che non può essere autocertificato dalla persona interessata.Ecco, ai fini invece del Reddito di Cittadinanza, la cosa che è molto importante è chei componenti, che già facevano parte di un nucleo predefinito, anche se a seguito della separazione, quindi mutano la loro condizione anagrafica, ai fini ISEE devono essere tenuti insieme, e quindicon riferimento ai coniugi: i coniugi separati o divorziati continuano a far parte dello stesso nucleo familiare se risiedono nella stessa abitazione; e ancora: se la separazione o divorzio sono avvenuti successivamente alla data del primo settembre 2018, il cambio di residenza dovrà essere certificato da apposito verbale della Polizia Locale. Questa è una grossa novità che evidentemente vuole fronteggiare quelle Organizzazioni che, opportunisticamente si stavano profilando di richieste di cambi di residenza che avrebbero potuto portare separazioni fittizie, e anche indebita percezione di denaro pubblico perché in realtà si raddoppiava l'accessibilità al beneficio.Quindi, tornando alla questione dei separati, la novità è che nonostante siano divorziati, e quindi ai fini anagrafici possano costituire due nuclei familiari distinti, ai fine ISEE continueranno ad essere valutati all'interno dello stesso nucleo, e quindi cumulativamente saranno pesati i redditi ed i patrimoni di questi due soggetti.

Per quello che riguarda invecela pensione di cittadinanza, questo nella slide è un emendamento dell'ultim'ora. I componenti sembravano dovessero essere tutti ultrasessantasettenni, ma in realtà si dice che a questo punto possono esserci nuclei anche composti da soggetti dove vi è un ultra sessantasettenne, ma anche persone in condizioni di disabilità grave, o non autosufficienza. Anche qua la definizione di disabilità grave; non autosufficienza; la mutuiamo sempre dal Decreto 159, quindi il Dpcm 159-tabella allegato n.3, ci definisce quando abbiamo una condizione di disabilità media, grave, e non autosufficienza. A questo punto quindi,i nuclei costituiti da soggetti ultrasessantasettenni o disabili gravi non autosufficienti potranno conseguire direttamente la Pensione di Cittadinanza che avrà un percorso, anche in termini di spendibilità, diversa rispetto al Reddito di Cittadinanza; e anche ,per quello che attiene alla possibilità di prosecuzione o rinnovo, non dovrà subire quella sospensione di un mese come invece accadrà al Reddito di Cittadinanza.Teoricamente quindi qui noi abbiamo tutto una serie di nuclei già utenti conosciuti dai servizi sociali che potranno beneficiare di questo tipo di intervento.

Ecco, riepilogando quindi:ci sono le modifiche intervenute, anche se il 159 rimane tale e quale, questa lex specialis del Reddito di Cittadinanza, cioè il Decreto Legge 4 in corso di conversione,introduce delle modifiche al sistema di composizione del nucleo, e quindi all'articolo 3 del 159 che noi possiamo qui riepilogare.

I coniugi permangono nello stesso nucleo familiare anche se a seguito di separazione o divorzio, continuino a convivere nella stessa abitazione. Nulla toglie questo alla possibilità che i coniugi divorziati abbiano di conseguire ai fini anagrafici la separazione anagrafica dei nuclei,quindi non stiamo parlando di modifiche al sistema anagrafico, stiamo parlando di modifiche al sistema di valutazione economica, e quindi alla composizione del nucleo ai fini ISEE. L'altra importante modifica e novità che influisce anche sull'accesso alle prestazioni sociali dei Comuni, è la partita del figlio maggiorenne. Il figlio maggiorenne che non convive con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente se ha un'età inferiore ai 26 anni, e se è quindi di 26 anni; e ovviamente se è a loro carico ai fini IRPEF; non è coniugato; e non ha figli. In tutti gli altri casi, il figlio maggiorenne che non convive con i genitori farà nucleo assestante, questa è un importante modifica. L'introduzione del limite di età viene a riposizionare una serie di ISEE, e quindi anche di accessi da parte di nuclei che beneficiavano del carico IRPEF. Mi spiego: questa circostanza non avrà influenza soltanto a rendere più accessibile agli ultraventiseienni autonomi, autonomi nel senso che non stanno nel nucleo con i genitori, l'accesso alla misura Reddito di Cittadinanza, ma sarà importante anche per tutte quelle circostanze in cui noi abbiamo dato, concesso, benefici a nuclei in virtù di un ISEE che rientrava nei nostri parametri,ma rientrava nei nostri parametri perché la scala di equivalenza beneficiava del componente in più che era il figlio a carico. Ora noi potremmo trovarci nella condizione di attribuire nuovi valori ISEE a questi nuclei, valori più alti, laddove invece i figli all'esterno del nucleo saranno considerati autonomi, nel senso che saranno valutati ai fini ISEE da soli, e pertanto avranno ISEE molto bassi, ed una maggiore accessibilità, non soltanto appunto al Reddito di Cittadinanza, ma anche alle prestazioni di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria a matrice comunale.

Questo testo è estratto dal nostro video-corso Fad Dal reddito di Inclusione al Reddito di Cittadinanza ha come scopo quello di informare e permette di approfondire tematiche legate al corso.

Estratto dalla video lezione della dott.ssa: Nicoletta BARACCHINI

Nicoletta BARACCHINI
Consulente e formatore Politiche Sociali- Anci - Comitato consultivo ISEE
.
Potrebbero interessarti anche...
Lunedì 4 Dicembre

HTA (Health Technology Assessment)

Benvenuti a questo modulo sul Health Technology Assessment (HTA). Dunque, quello che ci proponiamo di fare durante la ...