Servizio Sociale, deontologia professionale, educazione alla legalità

La relazione che affronterò oggi si intitola: “Servizio sociale, deontologia professionale, educazione alla legalità”; è un tema che mi sta molto a cuore e spero che anche per voi possa risultare interessante nell'ambito di questo percorso di riflessione dal titolo:“Assistenza? No grazie! Nuove frontiere e prospettive per il Servizio Sociale nel Terzo Millennio”. Vorrei introdurre il mio discorso con un concetto basilare: tra il servizio sociale e le norme giuridiche esiste un matrimonio indivisibile, potremmo dire che è un matrimonio che non può essere sciolto con divorzio, usando una metafora, per due ordini di ragioni: intanto perché la fisionomia del servizio sociale deriva anche dalle norme, le norme rappresentano un tassello importante della nostra professione che, chiaramente, non è nata in un momento storico puntuale ma è stata ripetutamente trasformata negli anni, assumendo appunto la fisionomia che oggi tutti vediamo.

È chiaro che le norme rappresentano solo uno di questi elementi, gli altri importantissimi sono i valori; sono i saperi; sono le competenze; sono anche gli assetti organizzativi in cui la nostra professione viene collocata; ma le norme giuridiche rappresentano un elemento importantissimo e sono norme che hanno istituito e modificato la professione nel corso del tempo, le norme deontologiche alle quali dedicherò un approfondimento in particolare, e le norme anche che, in qualche modo rappresentano la cornice e dei vari contesti organizzativi, ma il rapporto tra il servizio sociale e le norme giuridiche è un rapporto molto intimo e stretto, anche perché il servizio sociale concorre all'educazione alla legalità, e quindi la seconda parte della mia relazione, si soffermerà proprio sul tema del servizio sociale nel suo ruolo educativo alla legalità, lo fa, non perché in qualche modo utilizza le norme come un fine, ma perché utilizza le norme come uno strumento per raggiungere il fine ultimo che è proprio quello della giustizia sociale, e perché nel suo DNA, ha la funzione di promuovere come vedete una cultura dei diritti e dei doveri, una cultura profonda del senso giuridico inteso proprio come rispetto di diritti e di doveri.

Fatta questa premessa, dovremmo dire che per quanto riguarda le norme che definiscono la fisionomia del servizio sociale, esse rappresentano una sorta di impalcatura in progress, come vedete anche dall'immagine, un'impalcatura cioè che pur essendo ancora in divenire, perché chiaramente c'è un'evoluzione giuridica che in qualche modo porta a un'innovazione anche in campo legislativo, ha sempre in ogni caso, al suo apice, la Costituzione che è il nostro testo giuridico fondamentale e sta in cima alle fonti del diritto e contiene anche quei principi ispiratori fondamentali anche nella nostra professione. In particolare, diciamo che i principi più importanti sono contenuti in questi articoli della Costituzione: l'articolo 2 che sancisce i diritti fondamentali: “la Repubblica riconosce i diritti fondamentali dell'uomo” e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, badate bene che è una solidarietà che è un obbligo in qualche modo imposto a tutti i cittadini e viene declinato, secondo il nostro testo costituzionale, in tre tipi di solidarietà: solidarietà giuridica, economica e sociale. 

Quest'ultima proprio riguarda tutta la collettività, poi, all'articolo 3 c'è un altro concetto fondamentale, a noi molto caro, che è quello della dell'uguaglianza che si articola in due specifiche uguaglianze: formale davanti alla legge, e quello che interessa più da vicino la nostra professione, uguaglianza sostanziale che è prevista dal secondo comma e che in qualche modo contempla un'azione ed un intervento attivo della Repubblica volto a rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono e che non consentono a tutti pari opportunità e di realizzazione della propria identità, e quindi in questo senso è un compito promozionale, quello che la Repubblica si attribuisce.

Poi è fondamentale l'articolo 38, dove appunto si evidenzia come la Repubblica riconosca a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, quindi in questo senso c'è un richiamo forte anche all’assistenza che viene garantita alle persone in difficoltà. Infine, abbiamo un richiamo importante all'articolo 117 che è stato modificato con la riforma costituzionale del 2001, e se da un lato attribuisce proprio diciamo così alle regioni la potestà legislativa in materia di servizi sociali, assistenza sociale, dall'altro lato, ribadisce che allo Stato compete la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, quindi i famosi livelli essenziali delle prestazioni che dovrebbero essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. 

Voi sapete che questa riforma Costituzionale ha seguito la legge quadro sull'assistenza, la legge 328 del 2000 che comunque è una legge importantissima per noi, che appunto anticipa la riforma costituzionale ed è una legge quadro sull’assistenza, ma appunto per il subentrare di questa modifica, il suo portato innovativo è stato in qualche modo rivisto e anche per certi versi compresso ed in qualche modo si è configurato all'interno del nostro sistema, un Welfare di tipo regionale, proprio per il potere concesso alle regioni di organizzare e disciplinare i servizi sociali. All'interno di questa cornice normativa abbiamo anche gli atti aventi forza di legge, abbiamo i Decreti legislativi, abbiamo i Decreti presidenziali, abbiamo anche delle Raccomandazioni importanti, ne segnalo una del 2001 del Consiglio d'Europa, in particolare il Comitato dei Ministri, che pur non avendo una funzione giuridica in senso proprio perché non è un atto cogente, obbligatorio, che ha la forza di una legge, però rappresenta un invito per i vari ordinamenti statali di adeguare la loro normativa interna a dei principi importanti, proprio perché il servizio sociale viene identificato come fondamentale agente di coesione sociale, di sviluppo e di promozione, e quindi ci sono tutta una serie di indicazioni che, ripeto non rappresentano un obbligo giuridico ma un invito, appunto una raccomandazione. Negli step normativi che sono in qualche modo ineludibili e che hanno rappresentato lo sviluppo della professione definendone la fisionomia, abbiamo sicuramente la legge del 23 Marzo 1983 numero 84 che ha istituito l'Ordinamento della professione di Assistente Sociale e l'Albo Professionale e poi ci sono questi atti: il Decreto dei Ministri n. 615 del 94 ed il D.P.R. 169 del 2005 che hanno in qualche modo istituito l'Ordine ed il Consiglio Nazionale degli assistenti sociali e tutta la rete degli Ordini Regionali, e hanno determinato anche i procedimenti elettivi, e i procedimenti per l'iscrizione e per la cancellazione dall'Albo. Chiaramente, come dicevo prima, un approfondimento particolare merita il nostro Codice Deontologico, e poi vedremo in che senso si collega al tema della giuridicità e delle norme giuridiche. 

Andando con ordine, la legge numero 84 è importante pur nella sua assoluta brevità e sintesi perché rappresenta una sorta di mappa genetica della nostra professione,un punto di riferimento dell'identità professionale. In essa come è stato notato in modo molto efficace, vi sono proprio le parole chiave per definire la competenza, lo spazio di azione della nostra professione, i suoi connotati essenziali e adesso li vedremo. Nella sostanza viene molto ribadito il concetto di autonomia tecnico-professionale e di giudizio, quindi viene valorizzata molto l'autonomia valutativa e di scelta del servizio sociale, dell'operatore, dell'assistente sociale, che potremmo dire ha un margine di azione e valutazione molto ampio per quanto riguarda il trattamento dei casi, e in questo senso l'autonomia che è una sua prerogativa, deve essere anche difesa, un richiamo al Codice lo possiamo fare subito riferendoci all'articolo 10, il quale stabilisce che “l'Assistente Sociale deve contrastare ingerenze volte a minare questa sua autonomia”.

Questo testo è estratto dal nostro video-corso Fad Assistenza? No, grazie!, ha come scopo quello di informare e permette di approfondire tematiche legate al corso.

Estratto della lezione della dott.ssa:  Maria Pia FONTANA

Maria Pia FONTANA
Assistente Sociale Specialista, Sociologo, Formatrice
Università degli studi di Catania
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