Aspetti giuridici e legali nella violenza contro il personale sanitario

Mi chiamo Vincenzo Barba, sono un Magistrato della Procura di Roma, mi occupo da tanti anni di un settore molto particolare: il settore dei reati cosiddetti contro le fasce deboli, cioè tutti quei reati che si caratterizzano per l'appunto per la particolare vulnerabilità delle persone offese, pensiamo a tutti i reati sessuali, i reati anche di abuso sessuale in danno di minore, lo stalking, maltrattamenti in famiglia, e così via.

In questo caso mi è stato chiesto appunto di contribuire a questo corso parlando dei reati che vengono commessi nei confronti dei sanitari, in realtà, il fenomeno è un fenomeno molto ampio, molto più vasto, che merita i giusti approfondimenti anche, e soprattutto direi, sotto il profilo della prevenzione.Infatti, gli altri interventi che sono inseriti in questo corso, sono per lo più finalizzati ad esporre questa materia: quella della prevenzione, che poi è un argomento considerato particolarmente vicino anche all'argomento della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ma noi invece, in realtà, ci dobbiamo mettere nella prospettiva in cui questa attività finalizzata appunto alla prevenzione, non abbia funzionato, non abbia sortito gli effetti sperati, e dunque si sia realizzata per così dire un' attività aggressiva, un'attività violenta, o comunque che comporta dei nocumenti nei confronti delle persone, del personale sanitario, proprio appunto nell'ambito dell'attività che il personale sanitario viene a svolgere quotidianamente.

Ecco perché il titolo che ho dato appunto alla mia relazione è proprio: “Gli strumenti normativi di contrasto: La tutela penale”.

Proprio ad indicare dunque in sintesi, che siamo di fronte ad un atteggiamento, ad un comportamento, che purtroppo non si è potuto eludere, è già avvenuto, e quindi noi dobbiamo cercare di capire esattamente quali siano gli strumenti che la persona offesa, la vittima del reato, cioè il medico, il barelliere, l'autista dell'ambulanza, possono avere una volta che questo fatto si è realizzato. Per inciso dico che la tutela appunto che si può apprestare giuridicamente a fronte di questi fenomeni di carattere violento, non è soltanto la tutela penale, ma anche quella civile, perché ogni volta che vi è ovviamente la violazione, la lesione, di un bene, di un diritto, della persona offesa, questo comunque ha sempre il diritto di chiedere davanti al Giudice Civile il risarcimento del danno, oppure come poi vedremo particolarmente dopo, ha diritto di costituirsi, come si dice, parte civile nel processo penale che sorga al fine di realizzare la punizione dell'autore del reato. 

Dobbiamo partire subito per inquadrare bene l'argomento da una circostanza che mi pare particolarmente rilevante, e cioèil Codice Penale non conosce per l'appunto reati commessi in danno di Operatori Sanitari. Per meglio dire, l'Operatore Sanitario, la qualifica di Operatore Sanitario, non viene mai a far parte, nè come elemento essenziale, nè in qualsiasi altro modo, della fattispecie contemplata dalla norma incriminatrice. In realtà, come avviene appunto quindi, diciamo la caratterizzazione dei reati, anche dei reati comuni, nella misura in cui questi vengano commessi nei confronti del Personale Sanitario? Attraverso la qualifica da loro rivestita.

Ogni Operatore Sanitario può avere, e nella maggior parte dei casi, come vedremo più nel dettaglio, ce l'ha, una qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, sono gli articoli 357 e 358 del Codice Penale.Ovviamente, toglieremo da questa nostra conversazione tutti quei reati che si caratterizzano per avere come protagonista un Sanitario, ma sotto il profilo attivo. Cioè mi voglio riferire a tutti quei reati che vengono commessi dagli operatori sanitari; pensiamo alle tipologie che ho indicato in questa slide: cioè i reati di colpa professionale (lettera a), pensiamo per esempio ad un omicidio colposo, alle lesioni colpose che vengano apportate nel corso di un'operazione chirurgica per esempio, o comunque nelle cure apprestate dai sanitari al paziente; pensiamo poi ai reati speciali commessi dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio (lettera b), come per esempio il peculato, come per esempio la concussione, ed infine; i reati comuni aggravati dalle funzioni dell'autore del reato (lettera c), si tratta in questo caso di reati comuni: Il furto, la rapina, ecc. ecc...che però vengono a qualificarsi sotto il profilo attivo perché l'autore del reato riveste una di queste funzioni di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, per cui, il Codice Penale, in questi casi, prevede una circostanza aggravante che è quella prevista dall'articolo 61 n. 9 codice penale. Lasciamo da parte questa tematica perché noi ci dobbiamo invece andare a concentrare sul ruolo passivo degli Operatori Sanitari, cioè ci dobbiamo occupare sostanzialmente come ho prima anticipato, di tutti quei reati che vengono commessi in danno dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio. Allora, dobbiamo partire da una tripartizione per avere anche un carattere sistematico alla nostra trattazione, e cioè: da una parte abbiamo i reati comuni (lettera a) che vengono commessi contro un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio. Per reati comuni si intende il reato che può essere commesso da chiunque, però la caratteristica in questo caso è che la vittima è un Pubblico Ufficiale oppure un Incaricato di Pubblico Servizio, quindi, come vedremo meglio dopo, rientra in questo caso anche l'ipotesi di un appartenente al sistema sanitario nazionale. 

Poi abbiamo i reati comuni aggravati dalla qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio (lettera b). In questo caso anche si tratta di reati comuni, come ho detto prima, che però vengono aggravati alla luce dell'articolo 61 n. 10 Codice Penale, perché la vittima assume la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio. Infine ho indicato a sé stante, dopo questa prima bipartizione, un solo reato: quello previsto dall'articolo 340 del Codice Penale che è un reato comune perché può essere commesso da chiunque, e cioè: il reato comune di interruzione di pubblico servizio o servizio di pubblica utilità (lettera c). In questo caso vedete, l'interesse del legislatore va a concentrarsi, piuttosto che sulla vittima e alla sua qualifica di Operatore sanitario, Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, sulle attività in concreto che la vittima svolge, e quindi va a concentrarsi sostanzialmente proprio sul pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità che subisce un'interruzione a causa di un comportamento illecito dell'autore del reato, è il reato previsto dall'articolo 340 Codice Penale.

Allora, vediamo a questo punto, visto che abbiamo capito come in realtà si tratti sempre di poter far confluire le varie qualifiche professionali degli Operatori Sanitari all'interno di una di queste due categorie: Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio; andiamo a vedere il Codice Penale che cosa ritiene, come qualifica appunto queste due categorie. “Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. In questo caso direi che non si offre nessun problema perché è normale che il Parlamentare sia un Pubblico Ufficiale, è normale che il Giudice sia un Pubblico Ufficiale, è normale ovviamente che i partecipanti al Consiglio dei Ministri abbiano ovviamente la qualifica di Pubblico Ufficiale. Ma c'è di più: dice questo articolo che “agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Questo testo è estratto dal nostro video-corso ECM Fad "Help: la gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario", ha come scopo quello di informare e permette di approfondire tematiche legate al corso.

Estratto della lezione del dott.: Vincenzo BARBA

Vincenzo BARBA
Sostituto Procuratore della Repubblica
Tribunale di Roma
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